Proposta delibera di iniziativa popolare

(versione depositata il 13.05.2022)

Recupero e riuso dei beni immobili dismessi: tutela e incentivazione delle funzioni pubbliche, valorizzazione della redditività sociale, promozione degli usi collettivi, regolamentazione delle trasformazioni.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

  • nella città di Bologna è presente un grande numero di beni immobili dismessi di proprietà pubblica che, esaurite le funzioni originarie – versano da anni in stato di abbandono: ex caserme (con annesse ampie aree verdi), edifici residenziali, case rurali, negozi, aree ferroviarie, etc.;
  • alcuni di questi beni appartengono al Comune di Bologna, altri a una pluralità di soggetti: Città metropolitana, Università, Cassa depositi e prestiti, Agenzia del Demanio, Invimit, Ministero della difesa, Ausl, Azienda ospedaliera, Asp, Poste, Inps, Ferrovie dello Stato;
  • indipendentemente dalla natura giuridica di questi enti e istituzioni, il patrimonio che essi amministrano è pubblico;molti di questi beni rappresentano testimonianze rilevanti per la storia della città;
  • non esiste, allo stato attuale, una mappatura completa e ufficiale dei beni immobili pubblici dismessi;
  • la trasformazione e il riuso di questi beni rappresentano una parte rilevante del futuro disegno urbanistico della città;
  • in città è presente anche un gran numero di beni privati dismessi, dei quali non esiste un censimento;
  • in alcuni casi, i beni privati sono stati in passato ceduti temporaneamente in forma gratuita a comunità territoriali, dando vita ad importanti esperimenti di uso collettivo;
  • negli ultimi anni sono diminuiti gli spazi pubblici a disposizione delle produzioni culturali indipendenti e delle iniziative sociali autogestite, mentre rimane largamente insoddisfatto il bisogno di spazi per la cura delle relazioni e per una vita comunitaria non condizionata da spinte verso il consumo e la finalizzazione economica;
  • allo stato attuale non è previsto alcun riconoscimento istituzionale per gli usi collettivi a titolarità diffusa degli spazi pubblici;
  • l’offerta abitativa sul mercato privato eccede la domanda, mentre le graduatorie per l’Edilizia residenziale pubblica eccedono di gran lunga l’offerta;
  • l’emergenza climatica impone di preservare l’ecosistema urbano, di non ridurre gli spazi verdi e le alberature e di non incrementare le aree impermeabilizzate, nonché di ridurre l’uso dei combustibili fossili.

Ritenuto che:

  • sia necessario ed urgente che l’Amministrazione comunale adotti un atto riguardante il riuso dei beni immobili pubblici dismessi e l’incentivazione all’uso pubblico dei beni immobili privati dismessi che affronti in modo organico i vari livelli di intervento – patrimoniale, gestionale e urbanistico – tra loro strettamente correlati;
  • sia necessario favorire il mantenimento della proprietà pubblica dei beni immobili pubblici dismessi e l’acquisizione al patrimonio pubblico di immobili privati dismessi, e destinare il loro riuso a funzioni pubbliche idonee a realizzare interessi plurimi e diversificati da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, intese/i come tutte le persone che – indipendentemente da cittadinanza, residenza e domicilio – vivono stabilmente in città o la attraversano quotidianamente per lavoro, studio o altre motivazioni;
  • sia necessario costruire un nuovo rapporto della comunità locale con il bene patrimoniale pubblico, affiancando al classico modello della concessione nuove forme di affidamento e gestione, e in particolare l’uso collettivo a titolarità diffusa ispirato agli usi civici;
  • la pianificazione del riuso dei beni dismessi debba essere realizzata supportando l’emersione dei bisogni e delle aspirazioni della collettività con un piano complessivo di sviluppo urbano partecipato;
  • la valorizzazione dei beni pubblici debba essere realizzata prendendo come riferimento non solo la loro redditività economica ma soprattutto la loro redditività sociale, in quanto il principio ordinativo generale dell’utilizzo del patrimonio pubblico è quello della sua diretta funzionalizzazione all’uso pubblico, nelle molteplici forme in cui esso si presta ad ospitare strutture di interesse generale, a garantire servizi, a essere direttamente fruibile da parte delle cittadine e dei cittadini, a cui va data l’opportunità di contribuire alla gestione del patrimonio nell’ottica della sua valorizzazione sociale;
  • la redditività sociale dei beni pubblici – declinazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale – derivi dal soddisfacimento dei bisogni materiali e immateriali espressi dalle comunità locali e dalla loro capacità di promuovere idee, legami, coesione e attivismo sociale attraverso forme di autogestione;
  • tali bisogni debbano essere soddisfatti attraverso la creazione di una rete di luoghi diffusa e articolata; a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazi di socializzazione liberi dall’obbligo del consumo, spazi di produzione culturale autogestiti e indipendenti, luoghi di studio e formazione, abitazioni pubbliche ad affitto parametrato al reddito, luoghi per lo sport popolare, per la medicina di comunità e la partecipazione attiva di persone in condizioni di fragilità, mercati contadini a vendita diretta, negozi di vicinato, laboratori artigianali;
  • i soggetti privati debbano essere incentivati a mettere a disposizione i propri beni per usi pubblici, anche in forma temporanea;
  • le destinazioni, i progetti di riuso e le forme di gestione dei beni dismessi pubblici e privati debbano essere decisi attraverso forme di partecipazione che attribuiscano alle cittadine e ai cittadini reali poteri decisionali nel riuso degli spazi dismessi;
  • debba essere dato ampio spazio alle forme di auto-organizzazione, autogestione, cooperazione e mutualismo, allo scopo di riconoscere il valore sociale delle pratiche di autogestione collettiva esistenti e il principio di autodeterminazione delle libere ed informali realtà associative e delle comunità di riferimento sul territorio;
  • la sostenibilità delle forme di gestione collettiva dei beni pubblici dismessi riconducibili al perseguimento di un interesse generale e che producono valore sociale e partecipazione debba essere sostenuta anche attraverso:
    –> riduzione o esenzione di canoni, utenze, tributi (ad esempio: tassa rifiuti e tassa di occupazione del suolo pubblico) in relazione alla redditività civica e sociale dell’attività svolta;
    –> sostegno economico alla realizzazione di attività fruibili gratuitamente da parte della collettività e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
    –> stipulazione di polizze assicurative – oltre che per le attività promosse direttamente dall’Amministrazione comunale – anche in favore delle/dei cittadine/i che partecipano alle forme di gestione collettiva, in quanto le pratiche di riuso dei beni interessati hanno carattere di rilevanza e utilità pubblica e sono finalizzate al coinvolgimento della collettività.

Ritenuto che debba essere valorizzato dalle politiche dell’Amministrazione comunale il  concetto di beni comuni emergenti, secondo la seguente definizione: 

  • i beni comuni “emergono” per attribuzione di senso e fruizione a livello collettivo attraverso l’azione di messa in comune, poiché i beni comuni non esistono in sé, ma solo in riferimento a una comunità che se ne prende cura collettivamente;
  • i beni comuni emergenti per la loro natura e funzione, forme d’uso e gestione, utilità generate, soddisfano i diritti fondamentali, l’effettivo sviluppo della persona umana e delle sue capacità, i bisogni socialmente rilevanti, gli interessi plurimi e diversificati da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini e generativi di beni immateriali (beni relazionali, conoscenza, fiducia, etc.), e servono immediatamente la collettività che è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto;
  • i beni comuni emergenti si configurano come ambiti generativi della autonoma capacità organizzativa che la comunità locale può esprimere nelle sue diverse articolazioni per il perseguimento dell’interesse generale attraverso la sussidiarietà circolare, partecipando alla loro amministrazione nel rispetto dei criteri di inclusività, eterogeneità, trasparenza, pari opportunità, responsabilità, gestione collettiva, cura reciproca e democraticità;
  • tali beni si configurano, inoltre, come contesti attraverso i quali è possibile attuare pratiche di uso civico e collettivo volte alla custodia e alla valorizzazione del territorio in chiave di tutela ambientale e delle identità dei luoghi.

Ritenuto inoltre che, per quanto riguarda la trasformazione dei beni dismessi:

  • i beni dismessi non debbano essere frazionati e debba essere salvaguardata la loro identità storica;
  • gli edifici di valore storico, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di tutela, non debbano essere abbattuti, ma restaurati e adibiti ad uso pubblico; 
  • il verde esistente vada conservato per preservare l’ecosistema urbano e che la superficie permeabile complessiva non debba essere ridotta; 
  • debba essere contrastata l’espansione illimitata dell’edilizia abitativa e debba essere stabilito un equilibrio tra edilizia destinata a libero mercato ed edilizia residenziale pubblica;
  • i carichi volumetrici esistenti non debbano essere incrementati, fatte salve specifiche e circoscritte premialità;
  • gli spazi aperti dei beni pubblici debbano essere vincolati all’uso pubblico;
  • debba essere realizzato un sistema di mobilità che supporti l’accessibilità e la riconnessione dei beni dismessi con il contesto, privilegiando i percorsi ciclo-pedonali e di trasporto pubblico rispetto all’uso di mezzi privati;
  • debbano essere stanziate adeguate risorse economiche per la ristrutturazione e il riuso dei beni pubblici dismessi e per incentivare soggetti privati alla cessione – anche temporanea – di beni di loro proprietà da destinare ad uso pubblico a favore della collettività;
  • le finalità qui espresse risultano coerenti con gli obiettivi contenuti sia nella legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017), sia nel Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Bologna, e riguardano: la necessità di inquadrare la strategia di rigenerazione urbana di queste aree entro un disegno organico di sviluppo della città (Pug – disciplina di piano: 0051, p. 15), di considerarle come risorsa primaria per il rafforzamento della città pubblica (Pug – disciplina di piano: 2143, p. 66; 2190, p. 95) e che a tal fine devono essere censite, in modo da potere costituire una base conoscitiva adatta alla messa in opera di organiche politiche pubbliche (l.r. 24/2017, art. 15, c. 2a); che esse costituiranno i luoghi prioritari sui quali centrare le future strategie di conversione ambientale della città (Pug – disciplina di piano: 2163, p. 34; 3044, p. 115) e di sensibile ed estesa tutela dell’eredità storico-architettonica (Pug – disciplina di piano: 2151, p. 87).

Visti l’art. 5 dello Statuto del Comune di Bologna, che attribuisce alle cittadine e ai cittadini l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale, e l’art. 5 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, che disciplina l’esercizio di tale diritto.

Considerato che

  • la Costituzione stabilisce:

–> che i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118);
–> che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3);
–> che è compito della Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del paese (art. 9);
–> che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, e che possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41);

  • il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che i comuni “svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (art. 3 c. 5);
  • il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che:
    –> gli enti territoriali possono definire le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale per interventi di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati (art. 190);
    –> in relazione alla tipologia di tali interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa (art. 190);
    –> le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale ceduti al Comune, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento (art. 189);
    –> per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (art. 189);
  • la legge regionale 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e sull’uso del territorio) indica tra i propri principi e obiettivi:
    –> il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;
    –> la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;
    –> la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale (art. 1 c. 2);

    la stessa legge regionale prevede:

    –> processi di progettazione partecipata per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel loro territorio di vita quotidiana (art. 17 c. 3);
    –> che i Comuni possano consentire l’uso temporaneo di immobili pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, anche se ciò comporta usi diversi rispetto a quelli originariamente consentiti (art. 16);
  • la legge 117/2017 (Codice Terzo Settore) prevede:
    –> che i Comuni assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione – finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili – e co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento (art. 55);
    –> che i Comuni possano attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica (art. 89 c. 17);
  • la legge regionale 19/2014 (Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale):
    –> riconosce e sostiene l’economia solidale quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale (art. 1);
    –> individua nell’economia solidale un modello che:
    –––> promuove i beni comuni, assicurandone l’utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;
    –––> si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi;
    –––> regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
    –––> sostiene l’economia locale e il rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d’origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
    –––> innova i modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
    –––> costruisce e consolida le relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini;
    –––> favorisce il riuso e riciclo di materiali e beni (art. 1);
  • la legge 160/2019 prevede che i Comuni possano esentare dall’Imu gli immobili concessi in comodato d’uso ai Comuni stessi per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari (art. 1 c. 777);
  • la legge 164/2014 prevede che, allo scopo di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, i Comuni possano presentare proposte di recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico (art. 26);
  • il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Bologna prevede esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali per le attività svolte nell’ambito dei “Patti di collaborazione” (art. 20);
  • il Rapporto conclusivo del “Laboratorio spazi” promosso dall’Amministrazione comunale nel 2017-2018, al quale hanno partecipato 87 soggetti, ha evidenziato la necessità di rivedere le norme che regolano la gestione degli immobili pubblici ed ha individuato modalità innovative, tra cui la co-progettazione, l’assegnazione diretta e le Assemblee territoriali, ritenute – anche sotto il profilo giuridico – soggetti idonei alla “governance” dei beni immobili;
  • con delibera 24/2022 la Giunta comunale ha avviato il percorso di elaborazione del “regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale”.

Visti i seguenti riferimenti giurisprudenziali:

  • Corte di Cassazione Area civile Sezioni unite, sentenza 3665/2011, che stabilisce il superamento di una interpretazione dei beni pubblici in una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica funzionale alle realizzazione degli interessi della collettività e, di conseguenza, debbano essere considerati “comuni” i beni che – prescindendo dal titolo di proprietà – risultino strumentalmente collegati alla realizzazione di tali interessi;
  • T.A.R. Liguria, sentenza 67/2014, secondo cui nel caso di concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico la pubblica amministrazione non è tuttavia tenuta all’espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell’esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l’attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell’interesse che presenta per la collettività;
  • Corte dei Conti Veneto, deliberazione 33/2009 e deliberazione 716/2012, sulla non esclusività della valorizzazione di un bene pubblico secondo il criterio privatistico della redditività, in quanto l’ente pubblico deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;
  • Corte dei Conti Sezione delle autonomie, delibera 26/2017, che stabilisce l’applicabilità della sussidiarietà orizzontale anche in assenza di specifici riferimenti di legge, e che di conseguenza la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva può essere esercitata dai Comuni con modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell’autonomia regolamentare concessa dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
  • Consiglio di Stato, parere del 25 agosto 2003 n. 1440, secondo cui  la sussidiarietà orizzontale si riferisce al cittadino, singolo o associato, e non alle imprese e riconosce interessi che appartengono ai soggetti utenti ed agenti, che si affiancano, coesistono con gli interessi assunti dagli enti locali, ma che con gli stessi non si “confondono”: pertanto gli enti territoriali sono chiamati, ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, “a favorire tali forme di attività, in contesti di interesse generale non gestiti dalla mano pubblica”; ciò si traduce in una “rideterminazione delle metodiche della democrazia non solo con riferimento ai poteri dei singoli nell’ordinamento generale, ma anche con riguardo alle forme di estrinsecazione della personalità sociale, laddove sono le singole comunità di base a regolare al proprio interno scelte di interesse generale”; tali comunità – infatti – interpretano e gestiscono i bisogni della collettività di riferimento.

Considerato che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

1.

I beni immobili pubblici dismessi, indipendentemente dalla natura giuridica degli enti e delle istituzioni che ne detengono la proprietà, rappresentano beni della comunità. Pertanto devono essere protetti, valorizzati e destinati ad uso pubblico a favore della collettività o a funzioni private di interesse pubblico e di prossimità per soddisfare i bisogni della comunità locale, privilegiando gli usi collettivi a titolarità diffusa ispirati agli usi civici (d’ora in avanti: usi collettivi) – come definiti al punto 10.1.

2.

Il recupero e il riuso dei beni dismessi devono essere compatibili ed armonizzati con la pianificazione urbanistica generale, con il contesto urbano limitrofo e con la storia e la natura dei luoghi oggetto di trasformazione.Per garantire la loro organicità, i progetti di rigenerazione devono essere elaborati in modo coordinato, anche allo scopo di rendere coerenti le trasformazioni delle aree dismesse con le politiche pubbliche che investono temi territoriali di valenza generale (politiche abitative, per i servizi alla persona, per la rigenerazione ambientale, per la mobilità sostenibile), lasciando alla pianificazione di dettaglio l’individuazione delle funzioni interne alle singole aree.

3.

Le previsioni di trasformazione e di riuso dei beni dismessi devono essere costruite attraverso processi di partecipazione che attribuiscano poteri decisionali alle cittadine e ai cittadini, intese/i come tutte le persone che – indipendentemente da cittadinanza, residenza e domicilio vivono stabilmente in città o la attraversano quotidianamente per lavoro, studio o altre motivazioni. Un ruolo particolare va attribuito alle comunità di riferimento sul territorio, come definite al punto 10.2.Da tali processi e da queste specifiche modalità di aggregazione ed autogestione delle cittadine e dei cittadini emergono bisogni e desideri da soddisfare, proposte per la destinazione dei beni e per la loro ristrutturazione, proposte per l’autogestione nel quadro degli usi collettivi che si traducono in progetti di riuso dei beni dismessi.

4.

Per quanto riguarda beni immobili dismessi di sua proprietà, il Comune di Bologna ne assicura la destinazione per gli scopi indicati al punto 1 e li inserisce – insieme ad altri beni immobili pubblici di cui eventualmente acquisisca l’uso in base agli accordi di cui al successivo punto 5 – nella sezione “valorizzazioni” del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio pubblico”, in virtù della loro destinazione ad uso pubblico in favore della collettività.

5.

Per quanto riguarda i beni immobili pubblici dismessi di cui sono proprietari altri enti o istituzioni, il Comune di Bologna promuove accordi con le proprietà affinché tali beni possano essere destinati all’uso pubblico per gli scopi indicati al punto 1. Tali accordi devono essere conformi alle prescrizioni stabilite in questa delibera e devono essere negoziati attraverso una procedura pubblica. Essi possono prevedere l’uso pubblico della totalità del bene oppure di una sua porzione. In questo secondo caso la trasformazione della parte non ceduta ad uso pubblico può essere realizzata solo dopo che sia stata completata la realizzazione delle attrezzature e degli spazi pubblici al servizio delle funzioni private da insediare.

6.

Per quanto riguarda i beni immobili dismessi di proprietà privata, il Comune di Bologna adotta incentivi nei confronti dei proprietari che concedono propri beni ad uso pubblico per gli scopi indicati al punto 1, anche temporaneamente, purché per un periodo non inferiore a cinque anni.

7.

È istituito il Registro dei beni immobili dismessi individuati ai punti 4, 5 e 6, a cura del Comune di Bologna. Il registro è georeferenziato e costantemente aggiornato, è pubblico e liberamente accessibile attraverso i canali web istituzionali. 

8.

I beni immobili pubblici e quelli privati concessi a uso pubblico vengono adibiti: 
A) allo svolgimento di funzioni pubbliche e di servizio alle cittadine e ai cittadini esercitate direttamente dal Comune di Bologna e da altri enti e istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: biblioteche, scuole e servizi educativi, servizi per l’accoglienza, strutture per la medicina di comunità);
B) ad attività culturali, educative e sociali;
C) a strutture sportive pubbliche;
D) a parchi e giardini pubblici;
E) a edilizia residenziale pubblica;
F) a funzioni private di interesse pubblico e di prossimità, come ad esempio piccoli esercizi commerciali di vicinato e laboratori artigianali.
L’edilizia privata è ammessa nei limiti stabiliti ai punti 13.1 lett. d), 13.4 e 14 lett. d).

9.

Per la realizzazione delle funzioni indicate all’art. 8 lett. b), c) e d) vengono individuati progetti di riuso e forme di gestione che superino il modello tradizionale di concessione incentrato esclusivamente sul concessionario e perseguano la finalità di restituire il valore d’uso dei beni alla comunità. Devono quindi essere sperimentate nuove forme di gestione, in grado di costruire un diverso rapporto tra la comunità locale e il bene patrimoniale pubblico, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
A) i progetti di riuso dei beni dismessi
–> esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali per il libero sviluppo della persona e alla salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;
–> sono orientati alla collettività e alla realizzazione di redditività civica e sociale;
–> sono il risultato di un confronto preliminare con i bisogni delle comunità di riferimento sul territorio;
–> sono pubblici e devono contenere una esplicita adesione ai principi dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo, del contrasto a discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, della solidarietà intergenerazionale e della salvaguardia dei diritti della natura;
–> sono presentati da soggetti che non abbiano già in concessione – in forma singola o associata – altri beni immobili pubblici nell’area metropolitana, allo scopo di evitare forme di concentrazione e incoraggiare una pluralità di interventi sui beni dismessi;
B) le forme di gestione 
–> sono senza scopo di lucro; le attività di carattere commerciale sono ammesse solo in quanto realizzate in forma accessoria e a sostegno delle attività elencate al punto 8, escludendo ogni ipotesi di profitto;
–> sono caratterizzate da processi decisionali democratici e orizzontali e basati su autogestione, cooperazione e mutualismo;
C) i beni dismessi 
–> sono accessibili liberamente dalle cittadine e dai cittadini, senza obblighi associativi;
–> sono disponibili gratuitamente per la realizzazione di iniziative proposte dalle comunità locali di riferimento;
D) i prezzi praticati per l’accesso ad iniziative (a titolo di esempio: spettacoli, mostre, corsi, laboratori) e per eventuali attività di carattere commerciale di supporto (a titolo di esempio: bar e ristorazione) devono essere stabiliti in modo da garantire la possibilità di fruizione generalizzata da parte di tutte le fasce della popolazione, indipendentemente dal reddito; per lo stesso motivo, devono inoltre essere previste anche forme di accesso gratuite;
E) la valutazione dell’uso dei beni dismessi deve essere periodica e pubblica e deve seguire i criteri stabiliti dal Tavolo di cui al punto 12.

10.

Tra le forme di gestione, particolare rilevanza deve essere attribuita agli usi collettivi, secondo i principi e le procedure stabilite ai punti successivi.

10.1 Gli usi collettivi identificano una forma peculiare di gestione dei beni comuni fondata sui principi dell’autogestione, della cooperazione, del  mutualismo e dell’autodeterminazione. Negli usi collettivi:

A) le comunità partecipano direttamente alla gestione e alla cura del bene, alla progettazione delle destinazioni, delle ristrutturazioni e del riuso;
B) la titolarità dei beni è diffusa, il loro uso non è esclusivo ed è aperto alla partecipazione di tutte le persone che attraversano gli spazi;
C) l’attivazione e la realizzazione degli usi collettivi avviene attraverso un modello decisionale orizzontale, aperto e paritario, fondato su percorsi assembleari di autoregolamentazione della comunità di riferimento che definiscono i principi e le modalità di gestione del bene;
D) i beni vengono affidati ad uso collettivo e non esclusivo della comunità di riferimento, allo scopo di preservare la pluralità d’uso e la contaminazione delle esperienze.

10.2 La gestione degli usi collettivi è esercitata dalla comunità di riferimento sul territorio (d’ora in avanti: comunità), che raccoglie tutte le persone singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano insieme concordando le regole per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune; la comunità di riferimento si riunisce in assemblee pubbliche e si dota di organi di autogoverno.

10.3 L’Amministrazione comunale emana periodicamente avvisi pubblici per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle comunità in relazione all’uso dei beni immobili elencati nel Registro di cui al punto 7. Nel caso in cui una comunità manifesti interesse alla gestione di un bene pubblico, l’Amministrazione comunale apre una procedura di confronto pubblico con la comunità stessa e favorisce l’immediata accessibilità dello spazio, in modo che il processo di definizione delle regole dell’uso collettivo si formi e progredisca attraverso l’uso e le pratiche sociali.

10.4 La comunità predispone un progetto di uso collettivo e raccoglie i principi e le modalità di gestione del bene in una Dichiarazione di uso civico e collettivo che propone le forme d’uso e di gestione idonee a garantire un uso non esclusivo del bene, assicurandone l’accessibilità, la fruibilità, l’inclusività e l’imparzialità nell’uso. Tale Dichiarazione deve prevedere:
A) l’uso non esclusivo di alcuna parte degli spazi;
B) il rifiuto di ogni logica di mercificazione e la generazione di economie non competitive;
C) la costruzione di pratiche mutualistiche per la difesa e l’estensione dei diritti;
C) la gestione assembleare caratterizzata da: 
–> apertura alla partecipazione di tutte/i;
–> pubblicità della convocazione e dei verbali;
–> pubblicità del calendario delle attività;
–> metodi decisionali previamente stabiliti, basati sul consenso o altre modalità che rispettino il dissenso;
–> la partecipazione alle assemblee con atteggiamenti non proprietari e non ostruzionistici;
E) l’apertura alle proposte d’uso, sulla base di criteri organizzativi e temporali e delle concrete possibilità di scambio mutualistico di tempi e capacità, nel rispetto dei principi fondanti dell’uso collettivo e dei criteri di antifascismo, antirazzismo e antisessismo;
F) l’esclusione della possibilità di condizionare l’accesso agli spazi a un contributo economico vincolante o ad obblighi associativi;
G) la modificabilità della Dichiarazione solo da parte dell’assemblea, attraverso un procedimento rafforzato.

10.5 Al termine del confronto pubblico, il Comune riconosce la  Dichiarazione e, contestualmente, legittima l’Assemblea di comunità come organo di autogoverno.

10.6 Almeno una quota di adeguate dimensioni per ciascuno dei beni dismessi oggetto di trasformazione deve essere riservata agli usi collettivi.

11.

Riconoscendo l’utilità pubblica e collettiva e la piena realizzazione dei diritti fondamentali e di cittadinanza perseguiti dalle forme di gestione di cui ai punti 9 e 10 e la loro capacità di realizzare redditività civica e sociale, il Comune di Bologna:
A) stabilisce riduzioni ed esenzioni di canoni, utenze, tassa rifiuti e tassa di occupazione del suolo pubblico;
B) concorda con i soggetti collettivi affidatari del bene finanziamenti adeguati a garantire la sostenibilità economica della gestione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria;
C) agevola le iniziative di autofinanziamento;
D) provvede alla copertura assicurativa a favore delle/dei singole/i cittadine/i attive/i che svolgono attività di cura dei beni comuni; la copertura sarà attivata per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività;
E) agevola e sostiene i percorsi di autorecupero attraverso la messa a disposizione di competenze tecniche e amministrative.

12.

Allo scopo di mettere in relazione il riuso dei beni pubblici dismessi con la gestione del più ampio patrimonio dei beni comuni e garantire una visione unitaria e integrata, è costituito il Tavolo cittadino per la cura e la gestione dei beni comuni. 

12.1 Il Tavolo ha le seguenti funzioni:formulare propostesulla destinazione dei beni comuni per il soddisfacimento dei bisogni delle cittadine e dei cittadini;sul riuso dei beni immobili dismessi e le forme partecipative per la loro gestione;esprimere un parere consultivo sulle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio comunale in materia di rigenerazione e gestione dei beni comuni;esercitare funzioni di osservatoriosull’assegnazione e la gestione dei beni comuni;su realizzazione, aggiornamento e pubblicazione del Registro dei beni immobili dismessi, alla cui produzione il Tavolo collabora anche mediante il coinvolgimento delle comunità locali in forme di mappatura partecipata;sui finanziamenti erogati per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni;fornire consulenza alle comunità per la stesura dei progetti di riuso e della Dichiarazione di uso collettivo, facilitando lo scambio di esperienze tra le comunità stesse;favorire la connessione reciproca tra le comunità di riferimento sul territorio e le organizzazioni formali e informali che gestiscono beni pubblici, per assicurare lo scambio di idee ed esperienze e la visione d’insieme sulla trasformazione dei beni dismessi, anche allo scopo di contribuire alla pianificazione di cui al punto 2;promuovere la pratica orizzontale della valutazione della redditività sociale dei beni comuni individuandone gli obiettivi e i criteri, che dovranno essere focalizzati prioritariamente su impatto sociale e autoapprendimento delle comunità locali e che dovranno tenere conto delle specificità territoriali; le pratiche dovranno privilegiare l’autovalutazione;promuovere:iniziative, studi, attività di formazione in relazione ai beni comuni;la diffusione di pratiche partecipative per il recupero e la gestione dei beni comuni;la diffusione della cultura degli usi collettivi.

12.2 Il Tavolo è composto da:12 rappresentanti di associazioni, comitati, gruppi informali, comunità di riferimento sul territorio;6 cittadine/cittadini, candidate/i con il supporto di 15 firme;assessora/e del Comune di Bologna competente per materia.Nella riunione di insediamento il Tavolo nomina esperte/i sui temi dei beni comuni, in numero massimo di tre, sulla base di documentate competenze professionali o maturate nell’ambito di esperienze realizzate sul territorio nazionale.

12.3 Viene istituito un Elenco suddiviso in due categorie, corrispondenti alle lettere a) e b) del punto 12.2, nel quale chiunque ne abbia i requisiti può iscriversi in qualsiasi momento. L’iscrizione va rinnovata ogni sei anni. Ogni tre anni si procede a sorteggiare i membri del Tavolo tra le due categorie. Non possono essere sorteggiate nuovamente persone che abbiano già fatto parte del Tavolo nel triennio precedente. In prima applicazione, un terzo delle due categorie viene sostituito dopo due anni, in modo che il meccanismo di rotazione triennale consenta la permanenza di un nucleo che garantisca la continuità del Tavolo nel momento delle rotazioni.

12.4 Il Tavolo elegge al suo interno una/un Presidente che cura le convocazioni ed i verbali. Il Tavolo si riunisce in sedute pubbliche e può organizzare audizioni con la partecipazione di amministratrici/amministratori, dirigenti e funzionarie/funzionari comunali competenti per materia, associazioni, comitati, comunità di riferimento sul territorio e gruppi informali di cittadine e cittadini, esperte/i dei beni comuni.

13.

La trasformazione dei beni dismessi individuati ai punti 4 e 5 è regolata dalle norme seguenti, distinte in una parte generale (13.1) e in una parte speciale legata alla natura specifica dei beni (13.2, 13.3, 13.4). Le norme sono valide per tutti i comparti pubblici oggetto di riconversione urbanistica. Entrambe queste sezioni della disciplina normativa forniscono regole sulle tre principali categorie di componenti urbane: spazi aperti e aree pubbliche, assetto dell’edificato, maglia infrastrutturale e sistema delle connessioni. I beni individuati al punto 6 saranno oggetto di politiche di incentivo e premiali, coerentemente con le politiche regionali sugli usi temporanei.

13.1 Parte generale:
A) le nuove funzioni previste dovranno rispettare un criterio di bilanciamento e di non incremento dei carichi volumetrici esistenti, fatto salvo quanto stabilito ai punti 13.2 lett. a) e 13.3 lett. a);
B) l’attività di nuova costruzione, in seguito a operazioni di demolizione e ricostruzione dell’esistente, potrà avvalersi di meccanismi di trasferimento volumetrico e dei diritti edificatorî; tale trasferimento, operato tra più aree pubbliche o private di trasformazione, dovrà essere conseguente alla formazione di un comparto attuativo comprensivo di tutte le aree interessate;
C) le somme ricavate dalla eventuale vendita di beni immobili pubblici dovranno essere reinvestite nella stessa area o nel recupero di altri beni di cui ai punti 4 e 5, e saranno vincolate alla formazione un comparto attuativo che preveda la redistribuzione della copertura di bilancio tra le diverse aree coinvolte dal medesimo strumento attuativo;
D) coerentemente con la finalità di inserire le trasformazioni delle aree pubbliche dismesse entro previsioni che investono la città nel suo complesso, la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo dovrà prevedere una quota bilanciata di edilizia privata e di edilizia pubblica; qualora tale bilanciamento venga calibrato su più aree – allo scopo inserire le previsioni abitative entro le più ampie previsioni di programmazione abitativa del Comune – dovrà essere realizzato in modo che nel complesso nessuna delle due quote possa essere nulla;
E) gli edifici sui quali è stato apposto il vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non possono essere demoliti neanche parzialmente; sul loro recupero devono essere dedicate in via preferenziale le risorse finanziarie rese disponibili dagli oneri urbanistici e dalle entrate della finanza locale riguardanti l’attività edilizia;
F) qualora edifici di valore storico debbano essere demoliti per ragioni di incolumità pubblica o perché irrecuperabili dal punto di vista strutturale o sanitario, la loro superficie utile o potenzialità edificatoria non potrà essere riutilizzata;
G) tutti gli spazi aperti sono vincolati all’uso pubblico;
H) la superficie permeabile complessiva all’interno delle aree oggetto di trasformazione non può essere ridotta; pertanto ogni operazione di nuova impermeabilizzazione dovrà essere condotta a saldo zero delle superfici trasformate;
I) gli alberi sani non possono essere abbattuti; alberi di età inferiore ai 10 anni possono essere rimossi, ma con il vincolo di una ripiantumazione di altri esemplari, sempre nella stessa area e con un bilancio in pareggio della biomassa;
J) la rete trasportistica interna alle aree dismesse da riconvertire dovrà privilegiare le reti di mobilità dolce o pubblica; assi per la mobilità carrabile privata non dovranno costituirsi come attrattori di attraversamento parassita.

13.2 Aree libere, ovvero non edificate per almeno l’80% della loro estensione:
A) l’insediamento di nuove funzioni andrà collocato all’interno degli edifici esistenti, eventualmente tramite demolizione-ricostruzione in sagoma con l’aggiunta di una quota di volumetria premiale pari al 20%;
B) le previsioni di trasformazione dovranno tendere al raggiungimento finale di una quota minima del 50% di superficie permeabile; qualora le superfici impermeabilizzate in essere superino il 50% delle aree non edificate, dovrà esserne previsto il recupero a superficie permeabile entro questa percentuale minima, e fintanto che tale quota non venga raggiunta non potranno essere realizzati interventi che prevedano ulteriore impermeabilizzazione, comprese le quote premiali di edificabilità previste al punto precedente;
C) in caso di aree di notevole estensione (ad esempio: aree ferroviarie) possono essere previste penetrazioni o attraversamenti viari, a condizione che questi non comportino lo sviluppo di traffico parassita interno; a tale scopo, il progetto della rete interna dovrà prevedere esclusivamente strade locali, collegate a loro volta a strade locali preesistenti e non a strade di rango superiore;
D) gli spazi aperti dovranno essere destinati prioritariamente alla creazione di parchi pubblici.

13.3 Aree specialistiche composte da manufatti e spazi aperti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aree militari dismesse):
A) le nuove funzioni dovranno essere realizzate esclusivamente negli edifici esistenti oppure in nuove costruzioni realizzate tramite demolizione-ricostruzione in sagoma; può essere prevista, anche fuori sagoma, una quota aggiuntiva pari al 20% della volumetria destinata a piccoli esercizi commerciali, mercati rionali e laboratori artigianali;
B) i manufatti di corredo (ad esempio i muri perimetrali storici) vanno salvaguardati, fatte salve le esigenze di connessione urbanistica con i quartieri limitrofi;
C) la realizzazione di nuovi rami di mobilità carrabile deve limitarsi al tratto che connette la rete urbana esterna alle singole funzioni interne; su questi tratti stradali e sul perimetro esterno delle aree dovrà essere soddisfatta la dotazione di parcheggi pubblici e privati; possono fare eccezione le infrastrutture legate alla mobilità ciclo-pedonale e a quelle di trasporto pubblico.

13.4 Complessi edilizi:
A) tutte le funzioni potenzialmente insediabili dovranno essere realizzate entro le sagome degli edifici esistenti;
B) nuove funzioni abitative potranno essere realizzate solo in edifici già adibiti a uso residenziale;
C) non può essere cambiata la destinazione d’uso degli edifici già adibiti ad uso abitativo;
D) eventuali premi dovranno essere decisi in sede di redazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica e non potranno eccedere il 10% delle superfici utili esistenti, sempre a parità di sagoma planivolumetrica.

14.

Gli interventi realizzati sui beni pubblici oggetto di trasformazione individuati ai punti 4 e 5 devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti e prestazioni:
A) gli interventi devono essere preceduti dalla pianificazione e realizzazione di una compiuta rete di accessibilità pubblica relativamente a trasporto pubblico, mobilità dolce e reti di connessione ambientale che coinvolga tutte le aree oggetto di trasformazione all’interno della città;
B) non possono essere realizzate funzioni private o pubbliche prima del completamento di tutte le parti che riguardano l’accessibilità, le connessioni e gli spazi aperti;
C) la previsione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse collettivo dovrà confrontarsi preliminarmente con le programmazioni di settore e stabilire una collocazione preferenziale all’interno delle aree oggetto di trasformazione, nell’ambito di una previsione di localizzazione che riguardi le aree dismesse nel loro complesso;
D) la previsione di quote di edilizia abitativa deve essere formulata per tutte le aree dismesse oggetto di trasformazione nel loro complesso;
E) le trasformazioni nel loro complesso e in particolare la localizzazione delle volumetrie aggiuntive dovranno essere realizzate in stretta continuità con i manufatti esistenti e preferibilmente nelle aree perimetrali, in modo da favorirne la riconnessione con il contesto urbano;
F) le ristrutturazioni degli edifici devono essere realizzate sulla base di tecniche e materiali idonei alla riduzione del dispendio energetico e devono inoltre prevedere la produzione di energie alternative, anche attraverso la realizzazione di comunità solari e di reti di autoproduzione di energia;
G) i locali ubicati al piano terra che presentano un affaccio verso il fronte pubblico possono ospitare esclusivamente funzioni pubbliche o attività private aperte al pubblico e di interesse per la cittadinanza.

15.

Nella predisposizione dei bilanci pluriennali, il Comune di Bologna prevede gli strumenti per il finanziamento del recupero e del riuso dei beni immobili dismessi, e in particolare:
A) prevede adeguati stanziamenti per la ristrutturazione dei beni di sua proprietà e di quelli eventualmente acquisiti negli ambiti degli accordi previsti al punto 5;
B) prevede adeguati stanziamenti per garantire gli interventi previsti al punto 11 lett b) e d);
C) prevede eventuali mancati introiti derivanti dalla riduzione o dall’esenzione di canoni, utenze, tassa rifiuti, tassa di occupazione del suolo pubblico, come stabilito al punto 11 lett. a).

16.

Entro 180 giorni dall’approvazione, il Comune di Bologna adegua i propri Regolamenti alle norme stabilite in questa delibera.